Gestione crediti

Servizi di gestione dei crediti aziendali con conseguente sgravio fiscale su crediti inesigibili.

Antares Como offre la gestione integrata dei crediti aziendali per mezzo dello sgravio fiscale con detrazione a perdita dei crediti inesigibili, fornendo all'impresa una soluzione efficace ed economica in questo importante settore gestionale.

Operiamo l’acquisizione pro soluto e a titolo definitivo di crediti inesigibili o di ritenuta difficile esigibilità. Contattaci se vuoi saperne di più sul servizio cessione crediti pro soluto.

Crediti inesigibili o di difficile esigibilità? Operiamo acquisizione pro soluto e a titolo definitivo, senza finalità finanziarie, con modesto compenso percentualmente commisurato

  • ACQUISIZIONE PRO SOLUTO

Operiamo l’acquisizione pro soluto e a titolo definitivo di crediti inesigibili o di ritenuta difficile esigibilità, magari accumulati negli anni, dichiaratamente senza alcuna finalità finanziaria di anticipo su crediti o finanziamento alcuno, sotto qualsiasi forma, ma con il solo scopo di consentire la legittima detrazione e perdita, dal bilancio di esercizio, della cessione, del corrispondente valore.

Operativamente la cessione si formalizza con uno scambio di corrispondenza – proposta/accettazione – da spedirsi in piego aperto onde attribuire data certa al perfezionamento del contratto. Successivamente il Cliente-cedente, dovrà unicamente intestare ad ogni singolo debitore ceduto una lettera di comunicazione di intervenuta cessione, da noi predisposta e che sarà nostra cura spedire agli stessi, nonché ci invierà tutta la documentazione in suo possesso relativa ai crediti ceduti (copia fattura, copia bolle, originale titoli scaduti).

Oggetto della cessione possono essere tutti quei crediti, vantati verso soggetti residenti o esteri, che l’imprenditore, secondo proprie insindacabili valutazioni di opportunità sommariamente motivate, ritenga utile cedere per conseguire il migliore risultato economico nella gestione d’impresa. A tale fine noi inviamo la nostra accettazione in piego aperto perché il timbro postale compaia direttamente sul foglio.

Quanto ai termini economici della operazione segnaliamo che il prezzo da noi corrisposto per la acquisizione dei crediti è simbolico – data la considerazione di presunta inesigibilità fatta dallo stesso cedente – mentre richiediamo un modesto corrispettivo per analisi di crediti, consulenza, nostre spese di istruttoria della pratica e per nostri oneri finanziari, amministrativi e legali.

Le vigenti normative in materia civilistica e fiscale (art.66 comma 3 D.P.R. 22.12.86 n. 917, art.11 D.P.R. 04.02.88 n.42, D.L. 27.04.90 n.90) fanno concorrere alla formazione del reddito imponibile le sopravvenienze attive derivanti da ricavi per effetto di fatturazione indipendentemente dal loro mancato realizzo, consentendo la detrazione a perdita solo allorquando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali nel periodo di imposta relativo (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta).

La risoluzione ministeriale n.9/634 del 13.03.82 e la copiosa giurisprudenza formatasi in materia hanno accertato tuttavia che per i crediti il cui debitore non sia o non possa essere assoggettato a procedure concorsuali, è consentita la deduzione a perdita allorquando il creditore si sia privato in modo certo e definitivo della titolarietà del credito avendolo ceduto, con effetto pro soluto, a terzi. La cessione a titolo definitivo di crediti garantisce (art. 66 comma 3 TUIR n. 917/86) quei requisiti di “certezza e precisione” della perdita che consentono di eliminare dal bilancio detta tipologia di crediti.

Ciò offre all’impresa il vantaggio di ottenere un legittimo risparmio di imposta, grazie all’abbattimento del reddito imponibile determinato dalla detrazione a perdita del valore dei crediti ceduti, e di garantire così il rispetto dell’obbligo sancito dalla legge (DL 9/4/91 n.127) che impone il principio di “trasparenza e veridicità” nella redazione del bilancio. Il creditore cedente può dunque legittimamente detrarre, per perdita su crediti, con conseguente risparmio fiscale, il corrispondente valore dei crediti ceduti nell’esercizio in cui ha operato la cessione.

La data certa della conclusione del contratto di cessione è attribuita o dalla data di registrazione dello stesso ovvero, allorquando questo si concluda come nei casi più frequenti per scambio di corrispondenza, dalla data in cui il proponente ha ricevuto la accettazione.